Resetta la password

0
Totale: 0,00 
Vedi il carrelloCheckout
clicca per abilitare lo zoom
Caricamento di mappe
Non abbiamo trovato alcun risultato
apri la mappa
I tuoi risultati di ricerca

Termini e Condizioni

ARTICOLO 1

IMBARCAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Il locatore concede in locazione l’unità nautica da diporto identificata con il denominata come da ordine, abilitata alla navigazione come da categoria CE di appartenenza con un numero massimo di persone a bordo pari a 7, assicurata con polizze R.C., con le caratteristiche indicate e le dotazioni elencate nella lista di inventario allegata sub A, che forma parte integrante del contratto. Il conduttore acconsente a prendere in locazione detta unità ed a corrispondere al locatore, nei termini pattuiti, l’acconto confirmatorio improduttivo di interessi legali, il deposito cauzionale, il canone ed ogni altra somma prevista dal contratto. L’unità nautica in questione passa in godimento al conduttore che, nei limiti convenuti, esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

ARTICOLO 2

SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Al conduttore non è consentito sublocare l’unità descritta in contratto o cedere i diritti derivanti da esso.

L’inadempimento a tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto e l’immediata restituzione dell’imbarcazione eventualmente già consegnata, il diritto del locatore a trattenere l’intero corrispettivo pattuito anche per il periodo di locazione eventualmente non goduta nonché il pagamento di una penale a carico del conduttore pari al 30% del corrispettivo concordato per l’intero periodo della locazione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 3

RECESSO DEL CONDUTTORE

Il conduttore può recedere dal contratto utilizzando il modulo che verrà messo a disposizione del locatore, ed ha diritto alla restituzione delle somme da lui versate al locatore a titolo di acconto confirmatorio della prenotazione, solo ed esclusivamente nel caso in cui receda almeno 72 (settantadue) ore prima dell’inizio della locazione.

Nel caso in cui il conduttore receda dal presente contratto a decorrere dalle 24 (ventiquattro) ore precedenti l’inizio della locazione, il locatore da tale momento avrà sempre diritto al 100% del corrispettivo.

In caso di interruzione della conduzione dell’imbarcazione per richiesta o a causa del conduttore, egli non avrà diritto ad alcun rimborso.

Allo stesso modo, il non uso dell’unità nautica locata durante il periodo previsto, non dà diritto al conduttore a rimborso alcuno.

Il locatore non assume nessuna responsabilità per ritardi nella partenza o interruzioni della locazione dovuti ad avversità meteorologiche estreme o a contrarie disposizioni dell’Autorità Marittima.

Nell’ipotesi in cui le avversità meteorologiche estreme o le contrarie disposizioni dell’Autorità Marittima di cui al precedente comma impediscano l’inizio della locazione, il conduttore che si sia presentato presso il locatore all’ora stabilita avrà diritto al rimborso dell’acconto confirmatorio, salvo che preferisca effettuare una nuova prenotazione ed il locatore la confermi.

Nell’ipotesi in cui le avversità meteorologiche estreme o le contrarie disposizioni dell’Autorità Marittima di cui al precedente comma comportino l’interruzione della locazione in corso di navigazione, il contratto decorrerà ugualmente ed il locatore avrà diritto a ritenere l’intero importo versato dal conduttore il quale, dal suo canto, avrà diritto ad uno sconto sulle locazioni future corrispondente al 30% del corrispettivo di locazione.

ARTICOLO 4

CONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE

La suddetta unità nautica da diporto sarà consegnata al Conduttore presso il Molo Sant’Eligio il giorno indicato nell’ordine di prenotazione dalle ore 9,30 completa degli accessori, dotazioni ed equipaggiamenti elencati nella lista di inventario allegata al presente contratto (allegato A).

Con la sottoscrizione della lista di inventario, il conduttore conferma espressamente di aver ricevuto l’imbarcazione in buono stato di manutenzione, in stato di navigabilità, idonea all’uso pattuito e completa degli accessori, dotazioni ed equipaggiamenti elencati.

La lista di inventario sottoscritta dal conduttore costituisce parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 5

COMANDO DELL’UNITA’

Il comandante dell’imbarcazione coincide con il conduttore ed è responsabile della stessa imbarcazione e delle persone imbarcate, in particolare per tutto ciò che riguarda la sua conduzione, la navigazione, le manovre di ormeggio, e quant’altro relativo ai doveri di buono ed esperto comandante.

La scelta del comandante è comunque subordinata al gradimento del locatore che, qualora ritenga inadeguate le sue conoscenze e capacità in relazione all’imbarcazione locata, potrà rifiutare la consegna e chiedere al conduttore di provvedere alla sua sostituzione.

In caso di rifiuto il contratto si intenderà risolto di diritto ed il locatore potrà trattenere le somme già ricevute.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL LOCATORE E CONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE

Il locatore consegna l’imbarcazione nel giorno ed ora stabiliti, in stato di navigabilità ed in buone condizioni nella sua interezza, completa degli accessori, equipaggiamenti, dotazioni di sicurezza prescritte per legge, munita dei documenti per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario per renderla navigabile e per consentirle di servire all’uso convenuto.

Il conduttore che non ritira l’imbarcazione alla data e all’ora prenotate deve corrispondere al locatore una penale pari al costo della locazione prenotata.

Nel caso di ritardo del quale il conduttore dia avviso al locatore entro 30 minuti dall’ora stabilita per l’inizio della locazione, il locatore terrà l’unità nautica a disposizione del conduttore fino all’ora di indicata come termine della locazione, senza variazioni del prezzo.

Il conduttore, all’atto della consegna, dopo aver esaminato l’imbarcazione e accertato che la stessa è provvista di tutti gli accessori, equipaggiamenti, dotazioni di sicurezza prescritte per legge e necessarie per renderla navigabile e per consentirle di servire all’uso convenuto, sottoscrivono una lista di inventario (allegato A) con la cui sottoscrizione confermano espressamente di aver ricevuto l’imbarcazione in buono stato di manutenzione, in stato di navigabilità ed idonea all’uso pattuito: ne consegue che gli stessi non potranno muovere più alcuna contestazione e il locatore sarà liberato da ogni responsabilità in proposito.

Il conduttore all’atto della consegna sottoscrive altresì una lista contenente l’elenco delle persone imbarcate durante il periodo della locazione (allegato B) che forma parte integrante del contratto di locazione.

Il tempo necessario al chiarimento delle modalità d’uso dell’imbarcazione rientra nel periodo del contratto.

L’obbligo di consegna dell’unità in capo al Locatore sarà esigibile solo quando il conduttore avrà corrisposto l’intero corrispettivo pattuito per la locazione, versato la cauzione e sottoscritto la lista di inventario nonché l’elenco delle persone imbarcate durante il periodo della locazione.

Articolo 7

DURATA E RICONSEGNA

L’unità nautica consegnata il giorno indicato nella prenotazione sarà riconsegnata dal conduttore al locatore presso il Molo Sant’Eligio lo stesso giorno della entro e non oltre le ore 18.

Con la sottoscrizione del presente contratto il conduttore si impegna a riconsegnare puntualmente l’imbarcazione nella data, ora e porto prefissati, avendo già provveduto ad estinguere ogni obbligazione inerente l’imbarcazione contratta durante il periodo di conduzione, nello stato di fatto in cui ne avevano assunto il possesso, con le medesime caratteristiche ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dal locatore ed elencati nella lista di inventario sottoscritta all’atto della consegna dell’unità nautica.

Per ogni ora di ritardo rispetto all’orario previsto per la riconsegna sarà dovuta al locatore una somma pari al canone di locazione giornaliero, oltre l’ulteriore danno che il locatore dovesse subire per mancata o ritardata consegna al successivo utilizzatore se il ritardo dovesse superare la singola ora.

Qualora l’imbarcazione locata fosse riconsegnata in un porto diverso da quello indicato nel contratto, per il tempo eccedente il periodo di locazione necessario a ricondurre l’unità al porto di riconsegna verrà applicata la penale prevista per il ritardo.

In tale ipotesi sono a carico del conduttore anche le eventuali spese conseguenti al trasferimento dell’unità nautica al porto di riconsegna.

Articolo 8

DANNI, AVARIE, INCIDENTI E RIPARAZIONI

In caso di danno, avaria o incidente, il conduttore deve avvisare immediatamente il locatore.

Il conduttore potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e l’imbarcazione.

Non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione del locatore.

Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del conduttore e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto.

A tutela dei propri diritti il locatore potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o quant’altro.

Qualora l’imbarcazione, senza responsabilità del conduttore, subisca avaria esclusivamente a motore e/o batterie che ne pregiudichi la piena utilizzazione il locatore sarà soltanto tenuto a consentire al conduttore di recuperare le ore non godute fermo restando la scadenza del contratto.

Con ciò si esclude qualunque altra forma di risarcimento e/o rimborso.

Tale recupero avverrà, a discrezione del locatore, o alla fine del periodo di conduzione oppure attraverso la costituzione di una nota di credito per locazioni successive.

È espressamente escluso il rimborso pecuniario.

Si precisa che tale garanzia è dovuta per la sola ipotesi in cui l’avaria si verifichi nel tratto di mare compreso nell’area di navigazione e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qualvolta l’avaria si verifichi in un tratto di mare diverso.

Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione e assistenza non addebitabili a responsabilità del locatore, secondo quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal conduttore alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali.

ARTICOLO 9

ASSICURAZIONE

Per l’intera durata della locazione l’imbarcazione a cura e spese del locatore sarà assicurata:

  1. con una polizza kasko, per il Mar Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta polizza ha una franchigia il cui valore è coperto interamente dalla cauzione;
  2. con una polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dell’imbarcazione; tale assicurazione non copre la perdita o il danneggiamento delle cose del conduttore e delle persone a bordo. Sono in ogni caso a carico del conduttore i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall’assicuratore per fatto o colpa degli stessi o delle persone imbarcate, nonché la franchigia.

Il Conduttore e/o il Comandante hanno facoltà di stipulare per proprio conto polizze integrative a copertura di rischi non coperti che riterranno opportuno assicurare.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE

Il Conduttore è responsabile dell’imbarcazione, per tutti gli effetti di legge, per l’intero periodo della locazione. Per quanto non coperto dalle polizze assicurative in vigore, il conduttore è responsabile nei confronti del locatore:

  1. per tutti i danni provocati all’imbarcazione, alle attrezzature e dotazioni di bordo e alle persone imbarcate durante il periodo di locazione, sia in navigazione che in approdo o in porto, causati sia da negligenza o imperizia sia da dolo;
  2. per furti, perdite e ammanchi a cose e/o persone imbarcate, provocati sia da negligenza o imperizia, sia da eventi dipendenti o indipendenti dalla loro volontà.

Il conduttore è responsabile nei confronti del locatore per ogni violazione del presente contratto.

Il conduttore si impegna a manlevare e tenere indenne il locatore dalle responsabilità relative a debiti derivanti dall’utilizzo dell’unità locata e da qualsiasi richiesta da chiunque effettuata nei suoi confronti per qualsiasi fatto avvenuto durante o in conseguenza dell’utilizzo dell’imbarcazione.

Il conduttore si obbliga a risarcire gli eventuali danni arrecati al locatore al momento della riconsegna dell’unità.

L’importo dovuto a titolo di risarcimento è stabilito sulla base dei prezzi di mercato vigenti nel porto di riconsegna.

Rimane salvo ed impregiudicato il diritto del locatore al risarcimento degli ulteriori eventuali danni attribuibili al conduttore riscontrati in un momento successivo a quello della riconsegna.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE E DEL COMANDANTE E LIMITI E DIVIETI ALL’IMPIEGO CONVENUTO

Il conduttore è tenuto ad usare con particolare prudenza, perizia e diligenza l’unità in conformità all’impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Il conduttore è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria dell’unità, per quanto occorra a conservarla nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna e in ogni caso si impegna espressamente a:

  1. utilizzare l’imbarcazione per esclusivo uso da diporto, per sé e per le persone imbarcate prendendo atto che è vietato il trasporto di merci e passeggeri e qualsiasi altro genere di commercio ed attività economica e tenendo presente che l’assicurazione non è operante nel caso in cui l’imbarcazione venga usata con scopi diversi da quello del diporto;
  2. rispettare il numero massimo delle persone trasportabili e non imbarcare altre persone oltre quelle indicate nella lista allegata al contratto (allegato B);
  3. usare l’unità esclusivamente nell’area definita nel contratto;
  4. non chiedere il rimorchio dell’unità locata salvo che lo stesso sia conforme agli usi marittimi ed imposto da una comprovata urgente necessità, tenendo presente che all’infuori di tali condizioni l’assicurazione non è operante;
  5. non eseguire un rimorchio di altra unità, tenendo presente che in tale situazione l’assicurazione non è operante salvo che il rimorchio sia imposto dalla necessità di un’operazione di assistenza e salvataggio resa obbligatoria dalla legge o dall’Autorità amministrativa;
  6. non effettuare operazioni di assistenza, salvataggio, recupero se non rese obbligatorie dalla legge o dall’Autorità amministrativa;
  7. rispettare i divieti e le disposizioni delle Autorità portuali per maltempo o pericolosità in mare;
  8. in ogni caso non navigare con mare superiore a forza 4 della scala Douglas e/o vento superiore a forza 6 della scala Beaufort e tutte le volte in cui i bollettini meteorologici comunichino o prevedano imminenti situazioni di tempo pericoloso per la navigazione;
  9. non navigare qualora le condizioni dell’unità e/o delle persone a bordo siano tali da compromettere la sicurezza della navigazione;
  • non impartire lezioni di navigazione pratica;
  • non tenere alcun animale a bordo;
  • non tenere a bordo armi e/o sostanze stupefacenti, anche per uso personale;
  • indossare e far indossare agli occupanti durante la navigazione il giubbotto di salvataggio e le cinture di sicurezza se le condizioni del tempo e/o lo stato del mare lo rendono necessario od opportuno;
  • accertare che tutte le persone a bordo godono di buona salute e sono in grado di saper nuotare anche in acque alte, dando atto di essere stati informati dal locatore che ai fini della tutela dell’integrità fisica, è consentito l’imbarco a persone non abili al nuoto, in particolar modo ai bambini, agli invalidi ed alle persone sottoposte a cure mediche, sotto l’esclusiva responsabilità del conduttore, che risponde della loro sicurezza e della loro condotta.

Articolo 12

AREA DI NAVIGAZIONE

Il Conduttore dichiara che l’unità verrà utilizzata nel rispetto di quelli che sono gli estremi del circondario marittimo di Taranto (da Nova Siri a Punta Prosciutto).

Articolo 13

CANONE DI LOCAZIONE

Il corrispettivo concordato per la locazione è pari all’importo indicato nell’ordine di prenotazione, IVA inclusa.

Il pagamento del corrispettivo per la locazione avverrà nel seguente modo:

  1. 30% all’atto della prenotazione a titolo di acconto confirmatorio improduttivo di interessi legali;
  2. 70% alla presa in consegna dell’imbarcazione e con una delle seguenti forme di pagamento:
    1. contanti;
    2. bonifico bancario;
    3. carta di credito;

Il mancato pagamento del canone di locazione o di parte di esso e/o del deposito cauzionale di cui al successivo art. 15, o l’inosservanza dei relativi termini di versamento produrrà l’immediata risoluzione di diritto del contratto, legittimando il locatore a trattenere tutti i pagamenti già ricevuti, salva ed impregiudicata la richiesta del risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 14

CARBURANTE

L’imbarcazione verrà consegnata con il serbatoio pieno e dovrà essere riconsegnata con il medesimo quantitativo di carburante della consegna, ovverosia con il pieno. In caso contrario, verrà addebitato al conduttore l’importo necessario per ricostituire il pieno di carburante.

Articolo 15

DEPOSITO CAUZIONALE

Il conduttore si impegna a costituire un deposito cauzionale versando in contanti, a mezzo carta di:  carta credito –  assegno bancario, l’importo di € 150 contestualmente alla consegna dell’imbarcazione, a garanzia di qualsiasi obbligazione dovesse insorgere a carico del conduttore sia nei riguardi del locatore che di terzi per qualsiasi fatto avvenuto durante l’utilizzo dell’imbarcazione ed in conseguenza dello stesso.

In caso di costituzione del deposito cauzionale a mezzo di carta di credito, il locatore provvederà alla restituzione della stessa carta di credito dopo aver ultimato le procedure di restituzione dell’unità nautica ed aver ottenuto i rimborsi eventualmente spettantigli.

Articolo 16

PERSONE IMBARCATE

Le persone imbarcate durante il periodo di locazione sono indicate nella lista compilata al momento della consegna della barca che forma parte integrante del presente contratto (allegato B).

ARTICOLO 17

DICHIARAZIONI DEL CONDUTTORE

Il conduttore espressamente dichiara:

  1. di essere stato informato dal locatore che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A;
  2. di non essere in possesso della patente nautica di categoria A e che, pertanto, il locatore gli ha illustrato e consegnato le istruzioni indicate nell’allegato 2 (Allegato C) del DM del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’01.09.2021 (in G.U.R.I. n. 11 del 15.01.2022), che viene sottoscritto separatamente e che viene allegato al presente contratto al fine di farne costituire parte integrante e sostanziale;
  3. di essere stato informato dal locatore della distanza di navigazione dalla costa cui l’unità nautica è abilitata;
  4. che il locatore gli ha congruamente illustrato le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell’autorità marittima relativa alla zona di interesse;
  5. di essere stato informato dal locatore che l’unità nautica, per la sua natura e struttura, potrebbe essere inappropriata per le persone portatrici di determinati handicap fisici o che siano sotto cure mediche. Con la firma del presente contratto il conduttore garantisce la buona salute sua e dei suoi ospiti prima dell’imbarco;
  6. di conoscere anche quanto disciplinato dal codice della navigazione vigente.

Articolo 18

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalle medesime i rapporti sono regolati dalle norme di legge in vigore in Italia.

Articolo 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente contratto è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ss. mm. ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e avverrà nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

Con la conferma dell’ordine di prenotazione sul sito www.fuorirotta.info il conduttore dichiara di aver letto e di accettare tutte le condizioni indicate nella presente pagina “Termini e condizioni”.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli seguenti:

  • Articolo 2 (SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO);
  • Articolo 3 (RECESSO DEL CONDUTTORE);
  • Articolo 5 (COMANDO DELL’UNITA’);
  • Articolo 6 (OBBLIGHI DEL LOCATORE E CONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE);
  • Articolo 7 (DURATA E RICONSEGNA);
  • Articolo 8 (DANNI, AVARIE, INCIDENTI E RIPARAZIONI);
  • Articolo 9 (ASSICURAZIONE);
  • Articolo 10 (RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE);
  • Articolo 11 (OBBLIGHI DEL CONDUTTORE E DEL COMANDANTE E LIMITI E DIVIETI ALL’IMPIEGO CONVENUTO);
  • Articolo 13 (CANONE DI LOCAZIONE);
  • Articolo 14 (CARBURANTE);
  • Articolo 15 (DEPOSITO CAUZIONALE).

lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato.